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Le mansioni del Catapano nella città dell'Aquila
8 aprile 1771. Ufficio di catapano nella città dell’Aquila. In primis che il magnifico Catapano di detta città dell’Aquila debbia in vigilare che li infrascritti capitoli si osservino inviolabilmente da tutte le persone così cittadini come forestieri abitantino in detta città dell’Aquila e suo territorio e distretto ……… Item che le suddette strade così maestre come stradette siano vacue e libere, di modo che per quelle si possa liberamente passare con carre, carrette, some, ed ogni altra cosa, senza impedimento alcuno sotto pena di carlini due da pagarsi da chi darà causa di detto impedimento con fare levare l’impedimento suddetto a sue proprie spese. Item che tutte le strade dentro detta città dell’Aquila si debbiano ogni sabato a sera nettare e pulizzare e portare l’immondizia nelli luoghi soliti sotto pena di un tarì …. Item che nullo pellicciaro o qualsivoglia altra persona ardisca nella piazza ovvero nelle strade dell’Aquila buttare fodera o corie, pelle e se alcuno contra farà paghi di pena tre carlini per ciascuna volta. Item che li corpi di animali morti si buttano fuori dalla città per li patroni di essi animali, ovvero li compratori di essi lontano dalle mura della città per canna cinquanta, né vicino alle mura della porta della città né in alcuno fiume o rivo d’acqua per la medesima misura e se qualcuno lo farà sia tenuto alla pena di carlini venti per ciascuna volta…. Item che qualunque persona che tenesse cani, scrofe e porci in tempo che le uve sono maturate, debbiano appendere l’ancino al collo di essi e chi qualunque contro farà paghi di pensa soldi cinque e se alcuno troverà porco, cane o scrofa nella sua vigna piena possa liberamente ucciderlo e la metà della carne sia sua e l’altra metà del magnifico catapano e non potendolo uccidere il principale di detti animale paghi di pena grana dieci, con pagare il danno al paziente da starsene al giuramento del denunziante, e questo abbia luogo fuori le mura della città…… Item che tutti li macellari debbiano tenere li pesi giusti cioè rotoli e mezzi rotolo e libra marcati e sigillati con il suggello della comunità sotto pena di un carlino per ciascuno però che si troverà e per ciascuna volta che sarà trovato. Item che detti macellari debbiano tenere la bilancia giusta e netta e fare giusto peso ad ognuno e chi contrafarà paghi di pena carlini due per ciascuna volta. Item che detti macellari debbiano vendere le carni a quelli prezzi che li saranno stabiliti e ordinati dai magnifici del Governo o grassieri e chi contrafarà paghi di pensa carlini due per volta. Item che detti macellari non debbiano masticare una carne con l’altra nel vendere sotto pena di carlini due per ciascuna volta e non debbiano pesare teste, corata né piedi sotto detta pena. Item che nessuno di detti macellari ardisca vendere carne infetta o mortacina di nulla sorte sotto pena di un docato per ciascuna volta. Item che nessuno di detti macellari possa tenere trippe o sangue nelle banche sotto pena di carlini due per volta…. Item che nessuno di detti macellari tenga carne porcina ovvero scrofina in quella banca o luogo dove tengono la carne castratina o porcina o d’agnello, ma la debbiano tenere separata l’una dall’altra e chi contrafarà per ciascuna volta incorra alla pena di un tarì.
Il documento risulta piacevole e interessante. Complimenti.
Di
Paolo
(inviato il 03/08/2010 @ 18:42:47)
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