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Capitolazione (accordo) tra Fabrizio Maramaldo e gli abitanti di Ottajano
5 agosto 1549. I. Perché detto Signore Fabricio havendo ottenuto provisione da sua Cesarea Maestà de posser fare la reintegratione in detta terra d'Ottajano. In virtù della quale provvisione fo deputato Commissario lo magnifico Ludovico Angeriano. Per il quale foro emanati banni contra tutti li possessori dei beni cum clausula justificata contra della quale Provisione e banni in detta terra e particulari foro apposte molte ragioni ad impedir detta reintegratione et signater che detta Provisione non appareva essere stata presentata infra annum et infra ditto tempo non essere stata espedita executoria secundo la forma della Regia Pragmatica e che detto magnifico Ludovico come giodice incompetente non possea procedere in detta causa. Il quale non avendo admesso a detta ragione et altre opposizioni declarò se esser giodice competente ed doversi in quella procedere. Reputando contumaciali li conventi ed esserno incorsi in pena banni, dato termine in contumacia ipsos a detto Signore Fabricio; del che ne fu appellato; Item lo detto Signor Fabricio remette e perdona a tutti citatini et habitanti quomodocumque et qualicumque in detta Terra, et tanto ad homini, quanto ad donne tutti, et qualsevoglia delitti per essi commessi de' qualsevoglia qualità .... per tutto lo tempo passato per fino alla presente giornata... Item che detta Università particulari cittatini et habitanti in essa possano et a loro sia licito in lo bosco, silve et montagna de detta terra et per quanto s'estende lo demanio de detta Corte tagliare e far tagliare qualsevoglia ligname de qualsevoglia sorte in quacumque quantitate tanto de lavore, come de non lavore, tanto fruttiferi, come non fruttiferi ...... Item il detto Fabrizio si contenta e promette tenere detta terra di Ottajano per terra riserbata per habitatione sua. Ita che per causa di detta habitatione propria non possano venire ad habitare né alloggiare soldati, uomini d'arme nè cavalli leggieri ......Detto Consultore sive giudice debbia assistere in detta terra di Ottajano ovvero venire secundo lo bisogno dell'espedizione delle cause, et almeno tre volte il mese et debbia dare audientia dove stava la Corte del Capitanio, però in lo Castello et Palazzo di detto Signor Fabrizio .... ((Estratto dal libro di Luigi Iroso, Album di famiglia, Edizione "Quaderni Campani", San Giuseppe Vesuviano, 2003)).
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