Statuto dell'antico asilo di San Gennaro Vesuviano
Di Admin (del 18/05/2010 @ 17:41:42, in articoli, linkato 697 volte)
4 marzo 1868. Art. 1°. Nell'edificio del soppresso convento dei Rev. Padri di San Francesco ora di proprietà del Municipio di San Gennaro sarà fondato un asilo per fanciulli orfani e poveri con i mezzi che saranno in seguito indicati. 2°. Lo scopo della fondazione è quello di ricoverare fanciulli orfani e poveri di sesso maschile ed istruirli in qualche arte o mestiere, oltre ai necessari insegnamenti di religione o di morale ed alle cognizioni elementari delle lettere, dell'aritmetica, della geografia e del disegno lineare. Art. 3°. L'ammissione è gratuita. Vi saranno ammessi solo i naturali del Municipio dell'età di anni quattro a dieci di comprovata povertà. Art. 4°. Il numero non potrà oltrepassare i quattro nell'apertura dell'asilo, ma in prosiguo potrà estendersi fino a venti. Saranno ricevuti a preferenza gli orfani di amendue i genitori, indi quelli di uno solo. Qualora manchino gli orfani veramente poveri, potranno ammettersi i figli dei genitori viventi purché poveri, preferendosi quelli i cui genitori o uno solo siano affetti di malattia cronica che impedisca favoro proficuo. Art. 5°. Non saranno ricevuti gli affetti di malattia schifosa o contagiosa per lo che vi sarà apposita visita sanitaria anche per assodare se siano stati inoculati dal pus vaccinico.... Art. 12°. Le arti da apprendersi saranno quelle del calzolaio, del sartore, del falegname e del fabbro. In progresso potrà stabilirsi anche la musica e la pittura. Art. 15°. L'asilo avrà un Direttore, ed un Segretario nominandi dal Consiglio Comunale, la carica del Direttore sarà onorifica e quinquennale .... Aert. 17°. Tutti i bilanci e l'amministrazione saranno proposti dalla Deputazione ed approvati dal Consiglio Comunale. F.to La Giunta:Santolo Buonaiuto, Michele Tuccillo, Carlo Carbone sindaco, Domenico Ammendola.
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